Si avete letto bene. La cassazione ha condannato un condomino per aver “molestato olfattivamente” il vicino.
Il proprietario di un appartamento è stato citato in giudizio da un suo vicino di casa per i cattivi odori, rumori e fumi che provenivano dalla sua abitazioni. Tra i due c’erano già state diverse liti e la difesa dell’imputato si è basata su queste ultime insistendo sul fatto che gli odori della cucina non possono considerarsi motivo di reato. Ad avere la meglio è stata l’accusa che configurava l’emissione di odori come un “getto pericoloso di cose”.
La Cassazione ha condannato l’imputato proprio in base all’articolo 674 del Codice Penale spiegando che il “getto pericoloso di cose” è riscontrabile anche in caso di molestie olfattive. Non essendoci una specifica per quanto riguarda le molestie olfattive ci si deve basare sul limite della tollerabilità (art 844 del Codice Civile) tra vicini ed in questa situazione il limite era stato superato da tempo.
Insomma, da oggi friggere troppo è reato penale. La sentenza 14467/017 della Cassazione istituisce le “molestie olfattive”.
Fate attenzione ai vostri vicini…