La finalità del Fondo è offrire le garanzie necessarie per ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa.
È lo Stato che garantisce il 50% della quota capitale del mutuo che viene concesso.
Il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa, istituito con il D.L. 112/2008, viene ora rifinanziato con altri € 30 milioni, per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Il D.P.C.M. 103 del 24 giugno 2013 (a pag. 1677), predisposto dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 209 del 6 settembre 2013 ed entrato in vigore il 21 settembre,) ha emanato un nuovo regolamento sulla disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali. Il provvedimento ha modificato il precedente decreto 256 del 17 dicembre 2010, intervenendo sulla superficie dell’abitazione e sui requisiti reddituali.
Potranno utilizzare questa agevolazione:
– le giovani coppie o i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori;
– i giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico (anche in assenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato);
– il reddito ISEE complessivo non deve essere superiore a € 40 mila;
– non bisogna possedere altri immobili a uso abitativo.
L’immobile acquistato deve essere adibito ad abitazione principale e non deve rientrare in determinate rendite catastali (A1 – A8 – A9).
La superficie utile non deve essere superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso.
Il mutuo attivabile con il Fondo non deve essere superiore a € 200 mila e il tasso applicato sarà stabilito dai singoli istituti bancari ma con un tasso massimo «pari o equivalente a Euribor +150 punti base per mutui di durata superiore a 20 anni e a Euribor +120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché a un tasso massimo pari o equivalente a IRS +150 punti base per mutui di durata superiore aventi anni e a IRS +120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso» bensì «non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 108 del 7 marzo 1996».
Le banche si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.