SUPERBONUS 110%
Il Superbonus 110% è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che nasce con l’obiettivo di migliorare l’efficientamento energetico e rendere più sicure le nostre case.
Il Superbonus permette, alle persone fisiche e i condomìni, di detrarre il 110% delle spese sostenute, in pratica le spese saranno a costo zero!
Quali sono gli interventi trainanti per il quale spetta il Superbonus 110%?
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Isolamento termico delle superfici.
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Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
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Lavori antisismici o di riduzione del rischio sismico.
Inoltre, tra gli interventi agevolati rientrano:
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Le spese per l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici.
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Le spese necessarie alla realizzazione dei lavori, come ad esempio i costi di progettazione,
di smaltimento, gli onorari dei professionisti e le perizie.
Quali requisiti necessitato tali interventi?
Per gli interventi di miglioramento energetico:
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Migliorare di due classi energetiche l’immobile.
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Presentazione dell’Ape sia pre che post intervento – per i lavori avviati dopo il 6 ottobre 2020 – devono
garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Dm Requisiti 6 agosto 2020.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico:
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Assicurare l’efficacia in termini di riduzione del rischio sismico delle opere svolte.
Inoltre, per poter beneficiare del 110% è necessario:
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Garantire l’adeguatezza delle spese.
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La certificazione, del rispetto dei requisiti richiesti, da parte di un tecnico abilitato, sia per la versione
del miglioramento energetico, sia per quella antisismica.
Qual è il periodo considerato?
Gli interventi sopra citati, devono essere effettuati dal 1° luglio al 30 giugno 2022.
Attraverso la manovra 2022 (legge 234/2021), pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 31 dicembre, il periodo di detrazione del 110% è stato prorogato :
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Per i condomìni e gli edifici di un unico proprietario da due a quattro unità immobiliari, viene prorogato
fino al 2023 con detrazione del 110%, successivamente al 2024 con detrazione al 70% e al 2025 con
detrazione del 65%.
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Per quanto riguarda le unità monofamiliari e le singole unità indipendenti, il periodo è stato prorogato
dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. La detrazione non è più legata all’Isee o alla presentazione della Cila
entro una certa data, ma allo stato di avanzamento dei lavori di almeno il 30% alla data del 30 giugno
2022.
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Per gli interventi effettuati da IACP e cooperative fino a 31 dicembre 2023 ma a patto che entro il
30 giugno 2023 i responsabili abbiano effettuato almeno il 60% dell’intervento.
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Per quanto riguarda le aree colpite dagli eventi sismici, la Legge di Bilancio per il 2022 ha previsto che
il Superbonus 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Su quali edifici è possibile intervenire con il Superbonus?
Gli edifici ammessi sono:
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Unità unifamiliari.
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Unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari e condomìni.
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Unità non residenziali (negozi, uffici, eccetera), se compresi in condomìni con prevalenza della
superficie residenziale.
Da tenere presente che il superbonus si può applicare a non più di due immobili di proprietà.
In che modo è possibile utilizzare il Superbonus 110%?
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Sconto in fattura: in questo caso l’impresa o le imprese, che effettueranno i lavori, applicheranno uno
sconto del 100% in fattura, di conseguenza il beneficiario effettuerà i lavori a costo zero. Successivamente
l’impresa riceverà un credito d’imposta pari al 110% delle sconto effettuato.
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Cessione del credito d’imposta: il beneficiario paga direttamente i lavori e successivamente cede il
credito d’imposta a terzi, tra cui gli istituti di credito.
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Detrazione dalla dichiarazione dei redditi: il beneficiario paga direttamente i lavori e attraverso la
dichiarazione dei redditi usufruirà della detrazione per pagare meno tasse.
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